Articolo 12, comma 1 e 2 – Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale
1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l’istituzione, l’organizzazione e l’attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall’amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l’interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l’applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta.
2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l’organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell’amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.
Decreti e atti del M.I.M.
Decreti e atti dell’AT di Bergamo
Codice disciplinare, Codice di condotta, Organismi collegiali (UCPD) ed altra normativa utile.
Codice disciplinare, Codice di condotta, Organismi collegiali (UCPD) ed altra normativa utile.
Principali disposizioni di legge e regolamentari concernenti gli obblighi di pubblicità, trasparenza, diritto di accesso e organizzazione degli uffici della Pubblica Amministrazione.
Decreto di sostituzione dell’Ufficio Competente per i Procedimenti Disciplinari del personale della scuola statale di ogni ordine e grado.
Decreto Costituzione dell’Ufficio Competente per i Procedimenti Disciplinari del personale della scuola statale di ogni ordine e grado.
Codice disciplinare, Codice di condotta, Organismi collegiali (UCPD) ed altra normativa utile.