Accesso civico semplice
Documenti, Informazioni, Dati prodotti o detenuti dagli Uffici dell’USR Lombardia
Accesso civico semplice art.5 c.1, d.lgs.33/2013 come modificato dal d.lgs.97/2016
(Accesso civico concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria)
L’accesso civico, introdotto dall’art. 5 co. 1 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, come modificato dal D.lgs. 25 maggio 2016 n. 97, è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, che il Ministero dell’istruzione e del merito abbia omesso di pubblicare, con esclusione di documenti, informazioni o dati di titolarità di singole Istituzioni scolastiche che, in quanto amministrazioni autonome, come previsto dall’art. 2 del D.lgs. 165/2001, hanno un proprio Responsabile della trasparenza.
Come esercitare il diritto
La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata e va presentata, utilizzando l’apposito modulo scaricabile in formato doc 29 Kb oppure in formato odt, 10 Kb, al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Ministero dell’istruzione e del merito tramite:
– posta ordinaria all’indirizzo:
Ministero dell’istruzione e del merito – Responsabile della
trasparenza MIM, viale Trastevere 76/A, 00153 ROMA.
– posta elettronica all’indirizzo
e-mail: accessocivico@istruzione.it
– posta elettronica certificata all’indirizzo:
rpct@postacert.istruzione.it
Il procedimento
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ricevuta la richiesta e verificatane la fondatezza, la trasmette al Direttore Generale/Dirigente competente detentore dei dati, che cura la trasmissione dei dati e delle informazioni ai fini della pubblicazione richiesta nel sito web e la contestuale trasmissione al richiedente, ovvero, la comunicazione al medesimo dell’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.
Decorsi inutilmente i trenta giorni di tempo dalla presentazione dell’istanza, l’istante può ricorrere al titolare del potere sostitutivo, individuato nel Direttore generale competente in materia di relazioni con il pubblico di cui all’art 8 della legge 7 giugno 2000, n. 150 (posta elettronica certificata: dgpoc@postacert.istruzione.it) che, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, provvede entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.
Tutela dell’accesso civico
A fronte dell’inerzia da parte del RPCT o del titolare del potere sostitutivo, il richiedente, ai fini della tutela del proprio diritto, può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’art. 116 del Codice del processo amministrativo (D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104).
Responsabili
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è il Capo Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale.
Il titolare del potere sostitutivo, in caso di ritardo o mancata risposta da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è il Direttore generale competente in materia di relazioni con il pubblico del Ministero dell’istruzione e del merito (D. M. n. 99 del 23 maggio 2024).