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Ambiti Territoriali

La legge 107 del 2015, all’art. 1 comma 66, istituisce gli ambiti territoriali quali articolazioni regionali, di dimensioni inferiori alle province e alle città metropolitane, definiti tenendo conto di una serie di parametri, indicati dalla norma primaria citata, quali la popolazione scolastica, la prossimità delle istituzioni scolastiche, le caratteristiche del territorio.

Gli ambiti territoriali hanno rilevanza notevole per ciò che concerne la costituzione delle reti di scuole. A tal proposito, il comma 71, dell’art.1 della legge 107/2015, dispone che “gli uffici scolastici regionali promuovono la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale” ai fini di valorizzare le risorse professionali, la gestione comune di funzioni e di attività amministrative, nonché la realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse territoriale.

Tale previsione, coerente con il principio costituzionale di buona amministrazione, è un incentivo al lavoro collaborativo tra scuole, già comunque previsto e normato dal D.P.R. 275/1999 (regolamento all’autonomia scolastica).
Per comprendere, però, in pieno la portata innovativa introdotta in materia dalla legge 107 occorre richiamare l’attenzione sul ruolo che le norme attribuiscono alle reti di ambito, che assumono la valenza di strumento organizzativo di tipo istruttorio e rappresentativo delle esigenze e delle istanze delle scuole che ne fanno parte.
Questa configurazione, che non è assolutamente lesiva dell’autonomia delle singole scuole e della loro capacità negoziale, permette di creare un livello di coordinamento istituzionale e di relazione/interlocuzione con gli Uffici amministrativi, favorendo la coesione, l’ottimizzazione delle risorse, la migliore rappresentanza di bisogni.